Avv. Antonio Zecca |
Studio Legale |
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Cass. Pen. 5^
Sez. – Sent. 11 febbraio - 18 marzo 2003, n. 12698
La Corte osserva
Con sentenza
20.3.2001, il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica,
condannava Z. Francesco alla pena (sospesa) di mesi 8 di reclusione quale
responsabile del reato di cui all’articolo 617bis Cp, per avere abusivamente
installato nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle
conversazioni telefoniche del coniuge R. M., dichiarando viceversa non
doversi procedere nei suoi confronti quanto al reato di cui all’articolo 617 Cp
per essere tal reato estinto per sopravvenuta remissione della querela da parte
della detta
R..
La Corte di appello di Catanzaro, adita sul gravame dell’imputato, confermava
integralmente la pronuncia del primo giudice.
Lo Z., a
mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione e denuncia:
1) inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 15, 52 e 617bis Cp e 649
Cpp, sul rilievo che sarebbe stata ignorata l’identicità della condotta con
quella contestagli come violazione dell’articolo 617 Cp, per la quale egli era
stato prosciolto in primo grado;
2) mancanza di motivazione ovvero manifesta illogicità della medesima in punto
di giudizio di sussistenza del dolo del reato, sul rilievo che la Corte
territoriale avrebbe trascurato di considerare sia il reale movente della
condotta ‑ accertare le ragioni di esosità della bolletta telefonica nonché
individuare l’autore delle telefonate ‑ sia la convinzione dell’imputato di
agire con l’assenso del coniuge, come dimostrerebbe la remissione della querela
quanto all’addebito ex articolo 617 Cp.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo
motivo, infatti, deve ritenersi la diversità ontologica delle condotte delineate
negli articoli 617 e 617bis Cp; mentre il primo articolo, invero, descrive la
condotta di abusiva installazione di apparecchiature atte alla intercettazione,
il secondo, viceversa, descrive quella di fraudolenta intercettazione delle
comunicazioni o conversazioni (telegrafiche o telefoniche) altrui, cosicché il
legislatore punisce, nella prima ipotesi, la ricezione comunque avvenuta di
comunicazioni inter alios e, nella seconda, la semplice installazione abusiva di
apparecchiature finalizzate all’intercettazione, sanzionando condotte che ben
possono essere realizzate in modo autonomo ed indipendente e, normalmente, si
compiono in tempi diversi (poiché l’articolo 617 Cp richiede una effettiva
“presa di cognizione”); consegue che, quando, come nella specie, l’abusivo
installatore delle apparecchiature, pur perseguendo il fine cui l’installazione
è finalizzata, prende cognizione delle altrui conversazioni e, quindi, le
intercetta, egli viola entrambi gli articoli e risponde di entrambi i reati.
Il secondo motivo, poi, lungi dal cogliere un qualsiasi vizio argomentativo
della sentenza, si traduce nella inammissibile richiesta di una differente e più
favorevole lettura del materiale probatorio in uno a diversa ricostruzione in
fatto della vicenda quale caratterizzata, sotto il profilo del dolo, secondo
incensurabile apprezzamento del giudice di merito, dall’intenzione dell’agente
di indagare surrettiziamente, in costanza dei giudizio di separazione, su
possibili infedeltà del coniuge (movente inidoneo, in simile fattispecie, a
configurare gli estremi della necessità e della proporzione che qualificano la
scriminante della legittima difesa: vedi, per caso sostanzialmente identico:
Cass. Pen, %^ Sez., 6727/94, Innocenti); e ciò, peraltro, introducendo
una circostanza di fatto, la remissione della querela per il reato di cui
all’articolo 617 Cp, per nulla dimostrativa ex se, dell’assenza del dolo
specifico, ovvero della ragionevole convinzione dell’agente di un preventivo
assenso, in forma evidentemente tacita, del coniuge, ma, anzi, in linea con il
contesto fattuale recepito in sentenza, contraddetta proprio dalla presentazione
della istanza punitiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; consegue, ex articolo 616 Cpp, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna delle spese processuali.