Avv. Antonio Zecca |
Studio Legale |
Corte di Cassazione
Sezione V penale
Sentenza 12 gennaio 2004, n. 556
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 febbraio 2000, il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice Monocratico, dichiarava M. A. colpevole del reato di minaccia in danno
della suocera P.M. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta
aggravante, lo condannava alla pena di giorni quindici di reclusione, oltre
conseguenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame
proposto dall'imputato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di
Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata,
con ulteriori conseguenziali disposizioni.
Avverso la decisione anzidetta, il M. propone ora ricorso per cassazione,
prospettando le censure indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed
e), in relazione agli artt. 192 e 612 c.p..
Lamenta, in particolare, che ingiustificatamente i giudici di merito abbiano apprezzato le parole di accusa della persona offesa, nonostante la stessa fosse portatrice di specifiche ragioni di risentimento e di avversione nei confronti di esso ricorrente.
Erroneamente, inoltre, erano
stati ravvisati nel fatto concreto gli estremi del reato di minaccia, ancorché
non fosse stata offerta prova di alcuna espressione minacciosa, non potendosi
peraltro desumere da una mera presenza o da una mera condotta elementi univoci e
concreti della rappresentazione di un danno ingiusto, che, come è noto,
sostanzia il reato in questione.
La censura è destituita di fondamento.
Non risponde, intanto al vero,
che il giudice di merito, nel confermare la statuizione di colpevolezza di primo
grado, abbia acriticamente avallato le dichiarazioni accusatorie della persona
offesa, conferendo loro un ingiustificato rilievo probatorio. Risulta, invece,
che la Corte territoriale, direttamente sollecitata dalle ragioni di gravame, ha
puntualmente proceduto al vaglio critico delle affermazioni accusatorie di P.M..
Era così emerso che la donna, con dovizia di particolari, aveva attendibilmente
sostenuto di essere destinataria di un atteggiamento minaccioso e persecutorio
posto in essere in suo danno dal genero M. che, separatosi dalla di lei figlia,
le imputava la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale. In
particolare, valutando quel dictum accusatorio in rapporto alle circostanze di
tempo e luogo riferite nonché alla mancanza di qualsivoglia ragione di
risentimento in capo alla donna (peraltro, neppure costituitasi parte civile e,
dunque, priva di qualsivoglia interesse d'ordine patrimoniale), la Corte ha
valutato le relative dichiarazioni come pienamente affidabili ed idonee di per
sé a costituire il sostegno probatorio in funzione di un'affermazione di
responsabilità. Enunciazione, del resto, pienamente in linea con il consolidato
orientamento interpretativo di questo Giudice di legittimità, secondo cui le
dichiarazioni della persona offesa ben possono da sole costituire il fondamento
per una pronuncia di condanna, ove doverosamente valutate nella loro
attendibilità, anche indipendentemente dall'esistenza di uno specifico elemento
di riscontro estrinseco (cfr. Cassazione, sezione terza, 22848/2003, rv 225232;
43303/2001, rv 220362).
Non coglie nel segno neppure la doglianza relativa alla pretesa insussistenza,
nel caso di specie, degli estremi della minaccia. Al di là dei profili di merito
che contrassegnano la censura, è agevole replicare, infatti, che non risponde al
vero che il giudice territoriale abbia riconnesso ad un mero comportamento
dell'imputato i connotati della minaccia, in quanto era emerso in processo che
la condotta del M. non solo si inseriva in un contesto reiterato di espressioni
di inequivoco contenuto minaccioso, ma risultava oggettivamente caratterizzata
da atteggiamenti marcatamente minacciosi (sostava con la sua autovettura sotto
l'abitazione della suocera, si sporgeva dal finestrino chiamandola a gran voce
perché fosse sentito da tutto il vicinato). Affermazione questa che, a parte la
sua insindacabilità siccome frutto di una valutazione squisitamente di merito, è
peraltro giuridicamente corretta, in quanto è pacifico che anche un mero
comportamento, e dunque un atteggiamento non accompagnato da alcuna espressione
verbale, può integrare gli estremi della minaccia, tutte le volte che, in
rapporto alle modalità ed alle circostanza spazio-temporali in cui sia posto in
essere, assuma un inequivoco significato, rappresentativo di un danno ingiusto.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e),
c.p.p., in relazione agli artt. 132-133 e 612 c.p. Deduce, in sostanza, che la
Corte territoriale avrebbe dovuto derubricare il reato in questione nella meno
grave ipotesi del primo comma dell'art. 612 c.p., e cioè della minaccia
semplice, ed irrogare il relativo regime sanzionatorio. Lamenta, infine, che lo
stesso giudice ha del tutto omesso di motivare sulla richiesta di conversione
della pena detentiva, ai sensi della l. 689/1981.
La censura è fondata per quanto di ragione. Ed invero, è priva di fondamento la doglianza afferente al profilo della qualificazione giuridica della fattispecie, posto che non è seriamente contestabile che il fatto così come ascritto e ritenuto in sentenza fosse astrattamente riconducibile al paradigma della minaccia aggravata, ai sensi del secondo comma dell'art. 612 c.p. (in particolare, era emerso che il M. aveva pronunciato frasi altamente intimidatorie, come quella secondo cui le avrebbe spezzato le gambe).
Il motivo è, invece, fondato
nella parte in cui attiene al regime sanzionatorio. Ed infatti, la Corte
territoriale non ha rilevato l'erronea determinazione della pena da parte del
giudice di primo grado che, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti
alla ritenuta aggravante (e cioè, quella di cui al capoverso del menzionato
articolo), e comunque alla contestata recidiva, la pena da applicare - per
l'ipotesi di cui al primo comma (minacce semplici) - era quella pecuniaria e non
detentiva, come erroneamente affermato dalla stessa Corte territoriale.
Come è ovvio, l'anzidetta ragione di doglianza ha rilievo assorbente su quella
relativa al mancato esame dell'istanza di conversione della pena detentiva
inflitta.
3. Tanto premesso, reputa la Corte di dover provvedere direttamente ad ovviare
all'erronea determinazione, trattandosi di rettificare una pena erroneamente
indicata nella specie, senza pronunciare annullamento, così come consente l'art.
619, comma secondo, del codice di rito, La determinazione del quantum tiene,
ovviamente, conto degli stessi canoni di giudizio all'uopo utilizzati dal
giudice di merito, che inducono a ritenere equa la misura indicata in
dispositivo.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina
in euro 25,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.