Avv. Antonio Zecca |
Studio Legale |
Cass. Pen. 6^ SEZ. 3 GIUGNO — 27 AGOSTO 2002, N. 30002
Sussiste il delitto di millantato credito aggravato ai sensi dell’articolo 61 n. 9 Cp, e non quello di concussione, quando la vittima sia indotta a versare la somma di danaro solo perché raggirata dal pubblico ufficiale mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori di altri ignari e inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole: in tal caso, infatti, l’abuso della qualità o dei poteri caratterizza la condotta dell’agente ma non assume una preminente importanza prevaricatrice dalla quale sia derivata una costrizione o, comunque, un’induzione del soggetto passivo all’ingiusta dazione.
(sez. VI, 30 gennaio 1995, Nicotera; sez. VI, 26gennaio 1996, Iafisco).
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